Anagrafe Nazion. Professionisti Antincendio

Breve Storia della Prevenzione Incendi
Con il Regio Decreto legge del 27/02/1939 viene istituzione il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nasce cosi ufficialmente la storia della Prevenzione Incendi. A distanza di 16 anni viene emesso il D.P.R. n. 547 del 27/04/1955 che stabilisce le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, i progetti di nuovi impianti o costruzioni dovranno essere sottoposti all’ esame del Comando. Successivamente sarà richiesta la visita di collaudo della costruzione ultimata. Con il D.P.R. n. 689 del 26/05/1959 si determinano le aziende e le lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando dei Vigili del Fuoco. Con la legge n. 966 del 26/07/1965 recante la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento, viene istituito il “Certificato di Prevenzione Incendi” e vennero identificate 100 attività soggette a precisi requisiti antincendio,inserite circa due mesi nel D.M. n. 1973 del 27/09/1965. Tali norme aumentarono enormemente la mole di lavoro a carico dei funzionari VVF, portando aritardi nelle risposte dei controlli e delle emissioni di C.P.I. Tale situazione si normalizzo, con l’emanazione della legge n. 818 del 07/12/1984, che portò alla introduzione del nulla osta provvisorio e della figura dei “Professionisti iscritti in albi ministeriali”.

Nuove norme per i professionisti
Con il D.Lgs. n. 139 del 08/03/2006 riguardante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, venne abrogata la legge n. 818/1984 e aumenta la responsabilizzazione dei professionisti abilitati iscritti nell’ Elenco ministeriale dei professionisti antincendio. Ricordiamo che il Professionista Antincendio diventa tale a seguito del superamento degli esami previsti dal D.lgs. 139/2006, ex legge 818/84, ed è iscritto in uno speciale elenco redatto dal Ministero degli Interni (art.16 del D.lgs. 139/2006), mentre il Tecnico Abilitato, è un professionista iscritto ad uno specifico albo professionale. Le competenze in capo al Professionista Antincendio sono stabilite dal DM 5 agosto 2011, modificato dal DM 7 giugno 2016.

Richiesta di iscrizione all’Albo Antincendio
L’iscrizione del Professionista Antincendio è regolata dal D.M. 5 Agosto 2011, individuando i seguenti, congiunti requisiti:

  1. iscrizione all’Albo professionale, in condizione di regolarità contributiva e deontologica;
  2. attestazione di frequenza con esito positivo di un Corso base di specializzazione di prevenzione incendi della durata di almeno 120 ore.

In alternativa al corso base di specializzazione in prevenzione incendi, il richiedente può dichiarare:

  1. di essere un professionista appartenuto, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio (art.3 c.3 lett. a – D.M. 5 agosto 2011) – Allegare l’Attestazione rilasciata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento VV.F;
  2. di essere in possesso di corso universitario approvato dal Ministero ed elencato all’art.4 c.2 del presente decreto, con attestazione del superamento dell’esame finale (art.3 c.3 lett. b – D.M. 5 agosto 2011), inteso ad accertare l’idoneità come definito all’art. 5 c.6;

Le domande, inviate tramite il modello sotto riportato, debbono essere inviate ai seguenti indirizzi:

  • Collegio Territoriale dei Periti Agari e dei Periti Agrari Laureati di Roma – all’attenzione dell’Ufficio di Presidenza – Via di Tor Marancia 60 – 00147 Roma;
  • e, per conoscenza, al – Comando provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Roma – Via Scribonio Curione, 70 – 00175 Roma.

La richiesta di iscrizione dovrà necessariamento essere corredata, dal pagamento dei diritti di segreteria pari a 20 euro, la cui emissione dovrà essere richiesta, tramite mail al Collegio Territoriale dei Periti Agari e dei Periti Agrari Laureati di Roma.

Mantenimento dell’iscrizione
I professionisti antincendio abilitati prima del 27 agosto 2011 al fine di mantenere l’iscrizione agli elenco del Ministero dell’Interno (D.M. 5 Agosto 2011), devono effettuare corsi/seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di cinque anni dall’entrata in vigore del presente decreto ovvero alla data del 26 agosto 2016. Il secondo quinquennio decorrerà automaticamente solo per gli iscritti agli elenchi che avranno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio nel corso dei precedenti cinque anni. Con il D.M. 7 giugno 2016 è stato modificato l’articolo 7 del D.M. 5 Agosto 2011, stabilendo che il termine dei cinque anni decorre:
   a) dalla data di iscrizione negli elenchi;
   b) dalla data di riattivazione dell’iscrizionestessa in caso di sospensione per l’inadempienza;
   c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi.
I professionisti che non avranno completato l’aggiornamento obbligatorio, verranno sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno, con l’interdizione all’esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio, pena la segnalazione al consiglio di disciplina territoriale per esercizio abusivo della professione (gli eventuali atti emessi e sottoscritti da professionisti antincendio in regime di sospensione saranno nulli).

I professionisti che non avranno completato l’aggiornamento obbligatorio, verranno sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno, con l’interdizione all’esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio e la segnalazione al consiglio di disciplina territoriale per esercizio abusivo della professione. Eventuali corsi, riconosciuti ed utili ai fini dell’aggiornamento, dovranno essere inviati al Collegio, tramite mail peritiagrariroma@gmail.com, avendo cura di allegare i relativi attestati di frequenza. Il Collegio provvederà alla gestione dell’iscritto ANPA, come disposto per legge (D.M. 7 giugno 2016 art.6 c.4).

Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio
Il Consiglio Nazionale Ingegneri si è fatto promotore, in seno alla Rete delle Professioni Tecniche (RPT), di una nuova piattaforma di gestione dell’elenco dei professionisti antincendio. Il CNI ha annunciato la nascita e l’imminente operatività dell’ANPA (Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio), che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sin dall’inizio, ha condiviso e sostenuto. Per esigenze di coordinamento con i Consigli Nazionali degli altri Ordini e Collegi coinvolti (dottori agronomi-forestali, agrotecnici, architetti, chimici, geometri, ingegneri, periti agrari e periti industriali), essa è diventata operativa, il 22 luglio 2022. Di seguito è riportato il link per raggiungere la piattaforma ANPA, dove sarà possibile consultare l’Anagrafe e trovare una raccolta della normativa vigente.

Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio

Normativa di riferimento per i Professionisti Antincendio