Ordinamento Professionale
TESTO COORDINATO della legge che disciplina la professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato:
Legge 28 marzo 1968, n. 434 Ordinamento della professione di perito agrario
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 1968, n. 101)
D.P.R. 16 maggio 1972, n. 731 Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434, relativo all’ordinamento della professione di perito agrario (Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 1972, n. 315).
Legge 21 febbraio 1991, n. 54 Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l’ordinamento della professione di perito agrario (Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 1991, n. 49).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001) vengono altresì iscritti coloro i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, sono in possesso di uno dei seguenti titoli:
DIPLOMI UNIVERSITARI TRIENNALI
(art. 8, comma 3, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 – Tabella A)
– Biotecnologie agro-industriali
– Economia ed amministrazione delle imprese agricole
– Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente
– Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura
– Produzioni animali
– Produzioni vegetali
– Tecniche forestali e tecnologie del legno
– Viticoltura ed enologia
LAUREE
(art. 55, commi 1 e 2, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328)
CLASSI DELLE LAUREE IN:
(decreto ministeriale 4 agosto 2000)
1 – Biotecnologie
7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
8 – Ingegneria civile ed ambientale
17 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale
20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
40 – Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali
CLASSI DELLE LAUREE IN:
(allegato 2 del decreto ministeriale 26 luglio 2007)
L-2 Biotecnologie
L-7 Ingegneria civile ed ambientale
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l’iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo cui si chiede di accedere (art. 55, comma 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328).